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Per questo, che è la Convenzione sul diritto del mare, il problema fondamentale, in termini di regolamento delle navi da pesca in transito è quello di conciliare il diritto di pesca per gli Stati costieri e il riconoscimento della libertà di navigazione nella ZEE. La convenzione (articolo 56) prevede che, nella ZEE Lo Stato costiero ha "diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento,Per la conservazione e la gestione delle risorse naturali biologiche o non biologiche, delle acque sovrastanti il fondale marino, il fondo marino e del sottosuolo". Nell'esercizio di tali diritti, lo Stato costiero ha l'obbligo di tenere "debito conto dei diritti e dei doveri degli altri Stati membri".La Convenzione riconosce l'autorità dello Stato costiero di emanare leggi e regolamenti relativi alla valorizzazione della ZEE (articolo 62), senza tuttavia prevedono espressamente la competenza in materia di vigilanza nei confronti di viti dei pescherecci in transito.
La Convenzione stabilisce che in altri Stati hanno diritti nella ZEE. Così,E' previsto all'articolo 58, che "nella zona economica esclusiva, tutti gli Stati, sia che siano dotati o privi di litorale, godono, alle condizioni previste dalle disposizioni della Convenzione, la libertà di navigazione e sorvolo... "Di cui all'articolo 87.
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