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La questione, nel quadro del progetto di trattato, è se l'obbligo di un corridoio di navigazione è compatibile con le disposizioni dell'articolo 58 ove è stabilito che: "nella zona economica esclusiva, tutti gli Stati, sia che siano dotati o privi di litorale, godono, alle condizioni stabilite dalle disposizioni pertinenti della Convenzione,La libertà di navigazione e sorvolo... " Lo Stato costiero può egli, in conformità di tale disposizione, imporre alle navi da pesca in transito, prestito di vie navigabili determinata? Due punti sono necessari immediatamente alla nostra attenzione. Uno è che la libertà di navigazione è quella che è descritta nell'articolo 87,Che viene interpretato da alcuni nel senso che questa libertà è la libertà di navigazione in alto mare nella sua più ampia trationnelle, vale a dire prima che le zone di pesca esclusiva sono state ampiamente adottate. Se l'unico fattore rilevante è che,Si potrebbe rispondere inequivocabilmente che lo stato costiero non ha la facoltà di esigere che le navi che passano in alto mare, prestito una traccia è determinato a fare questo. Se era opportuno ricorrere al concetto di le rotte di navigazione per rafforzare l'autorità costiere per la tutela dei suoi interessi nella zona delle risorse biologiche,Ci dovrebbe essere un accordo internazionale per questo scopo.
Si prega di attendere..
