L'acceptabilité, par les Etats, des différentes options évoquée ci-dessus est régie par le droit coutumier et le droit conventionnel potentiel. Il convient d'analyser le droit coutumier car les traités relatifs au droit de la mer, conclus à Genève en 1958, ont, pour l'essentiel, connu une évolution dans la pratique des Etats. L'adoption quasi-universelle des zones de pêche exclusives de 200 milles a modifié les accords incorporés dans la Convention de 1958 sur la haute mer. Ce nouveau droit coutumier est examiné ci-après, pour chacune des mesures éventuellement applicables aux navires de pêche transitant dans une zone.
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L'accettabilità da parte degli Stati, vari sopra opzioni è disciplinata dal diritto consuetudinario e legge trattato potenziali. È opportuno analizzare il diritto consuetudinario come trattati relative al diritto del mare, concluso a Ginevra nel 1958, hanno, per la maggior parte, conosciuto sviluppi nella pratica degli Stati. L'adozione pressoché universale di zone di pesca esclusiva di 200 miglia cambiato accordi incorporati nella convenzione 1958 in alto mare. Questo nuovo diritto consuetudinario è esaminato di seguito, per ciascuna delle misure applicabili alle navi in transito un'area.
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L'accettabilità, da parte degli Stati, delle diverse opzioni menzionate sopra è disciplinato dal diritto consuetudinario e diritto sancito dal trattato. È opportuno analizzare il diritto consuetudinario perché i trattati riguardanti il diritto del mare, concluso a Ginevra nel 1958, hanno per la maggior parte, ha subito un'evoluzione nella pratica degli Stati.L'adozione quasi universale nelle zone di pesca esclusiva di 200 miglia ha modificato gli accordi sanciti dalla Convenzione sull'alto mare del 1958. Questo nuovo diritto consuetudinario è considerato, per ciascuna delle misure applicabili alle navi da pesca in transito in una zona.
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