La pratique et le droit coutumiers ne justifient aucunement l'extension de l'autorité de l'Etat côtier en matière d'aménagement des pêches dans les enclaves de haute mer et l'application, sauf en cas d'accord préalable des Etats du pavillon concernés. On peut incontestablement arguer que cette nouvelle extension minime de la juridiction côtiere est dans le droit fil de l'adoption généralisée du contrôle national en matière de pêche, dans la mesure où elle permet aux Etats voisins, pour la plupart en développement, de tirer profit des ressources et de prendre des dispositions pour leur protection à long terme. Néanmoins, le droit international actuel reconnaît encore la liberté de la pêche au delà des zones de juridiction nationale, il y est évidemment envisagé que la réglementation en matière de gestion, directement applicable aux navires exploitant ces zones, sera établie par voie d'accord avec les Etats du pavillon ou, en tout état de cause, acceptée par les propriétaires ou exploitant des navires
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Diritto consuetudinario e la pratica di fare non giustificare l'estensione dell'autorità dello stato costiero nella gestione della pesca in alto mare enclavi e l'applicazione, a meno che il consenso della bandiera degli Stati interessati. Si può sicuramente sostenere che questa nuova estensione minima competenza costiera è in linea con la diffusa adozione di controllo nazionale della pesca, nella misura in cui permette di Stati confinanti, soprattutto nello sviluppo sfruttare le risorse e disporre per la loro protezione a lungo termine. Tuttavia, attuale diritto internazionale riconosce anche la libertà di pesca di là di zone di giurisdizione nazionale, esso chiaramente contempla che la regolamentazione gestione, direttamente applicabile ai vasi sfruttano queste aree, sarà stabilito di comune accordo con la bandiera degli Stati o, in ogni caso, accettate dai proprietari o navi di funzionamento
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Pratica e diritto consuetudinario non giustifica estendere l'autorità dello Stato costiero nel campo della gestione della pesca in alto mare enclavi e applicazione, salvo previo accordo dello Stato di bandiera interessati. Si può certamente sostenere che questa nuova estensione minima della giurisdizione costiera è pienamente in linea con l'adozione diffusa di controllo nazionale della pesca, in quanto permette agli Stati limitrofi, per lo più in via di sviluppo, a beneficio risorse e provvedere alla loro protezione a lungo termine. Tuttavia, il diritto internazionale vigente riconosce ancora la libertà di pesca in zone non soggette a giurisdizione nazionale, vi è ovviamente considerato che le regole in termini di gestione, sono direttamente applicabili ai pescherecci che pescano queste aree saranno stabiliti d'intesa con Stati di bandiera o, in ogni caso, accettato dai proprietari o armatori di pescherecci
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La pratica e il diritto consuetudinario non giustifica l'estensione dell'autorità dello Stato costiero nei confronti della gestione della pesca nelle enclavi di alto mare e l'applicazione, salvo nel caso di un accordo prima della bandiera degli Stati interessati.Si può certamente affermare che questa nuova minima estensione della giurisdizione costiera è il filo a destra di l'adozione diffusa di controllo nazionale per quel che riguarda la pesca, nella misura in cui essa consente ai paesi vicini, la maggior parte dei quali sono i paesi in via di sviluppo, per sfruttare al meglio le risorse e le modalità della loro protezione a lungo termine. Tuttavia,Il diritto internazionale riconosce ancora la libertà di pesca al di fuori delle zone soggette alla loro giurisdizione, è chiaramente previsto che le norme di gestione, direttamente applicabile alle navi lo sfruttamento di queste zone, sarà stabilito di comune accordo con gli Stati di bandiera o, in ogni caso, accettati dai proprietari o gestori di pescherecci
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