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Requisito che le navi in transito prendano percorsi obbligatori traffico di attraversare una zona di pesca (economica) assomiglia in qualche modo la prima opzione discussa sopra, al punto che estenderebbe all'area una parte dell'autorità costiere in precedenza riconosciuto solo per il mare territoriale. Non c'è dubbio che sotto la legge del mare tradizionale, l'autorità dello stato costiero a prescrivere regolamenti per la protezione delle risorse ittiche nel mare territoriale. Il 1958 convenzione sul mare territoriale e la zona attigua di cui all'articolo 14, per l'autorità costiera:Il passaggio dei pescherecci stranieri non è considerato innocuo se queste barche non conformi alle leggi e regolamenti che lo stato costiero può emanare e pubblicare per vietare la pesca nel mare territoriale.Il problema era stato precedentemente accennato internazionalmente durante la codificazione 1930 conferenza. È quindi chiaro che una legislazione per proteggere la pesca è stata ritenuta ammissibile in diritto internazionale consuetudinario.
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