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Articolo VI dell'accordo del 16 marzo 1978 tra la Nuova Zelanda e la Corea differisce leggermente dal contratto con il Giappone. Corea accetta che solo le navi titolari di licenze nel quadro del presente accordo sono autorizzati a pescare nelle enclavi e che queste navi si riunirà la legislazione neozelandese sulla conservazione e di gestione nella zona di quel paese, come se queste leggi e condizioni di licenza si applicano alle enclavi. In questo caso, la Corea non ha l'obbligo di garantire l'attuazione. Né d'accordo né giapponese accordo coreano limita necessariamente la pesca nelle enclavi, a meno che le misure relative alla zona economica si prevedono restrizioni sulle catture e le quote di enclave. Forse potrebbe essere interpretata come l'accordo la Corea ponendo un limite alle catture nella enclave, la disposizione applicabile in Giappone, invece, è più difficile da interpretare nello stesso modo.
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