. Engage en outre les États à coopérer avec les organisations intéressées, y compris l'Organisation maritime internationale, afin de veiller à ce que les navires ayant faculté de battre leur pavillon national reçoivent des directives et une formation appropriées concernant les techniques d'évitement, d'évasion et de défense, et à éviter la zone pour autant que possible;
5. Demande aux États et aux organisations intéressées, y compris l'Organisation maritime internationale, de fournir à la Somalie et aux États côtiers voisins, à leur demande, une assistance technique visant à renforcer la capacité de ces États d'assurer la sécurité côtière et maritime, y compris la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et des côtes des pays voisins;
6. Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) ne s'appliquent pas à la fourniture d'assistance technique à la Somalie aux seules fins énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, qui font l'objet d'une dérogation conformément à la procédure définie aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007);
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. Inoltre sollecita gli Stati a cooperare con le organizzazioni interessate, tra cui l'organizzazione marittima internazionale, per assicurare agli navi con facoltà a battere la loro bandiera nazionale di orientamento e formazione adeguate per quanto riguarda l'elusione, evasione e tecniche di difesa e di evitare la zona quanto più possibile;5. invita gli Stati e le organizzazioni interessate, tra cui l'organizzazione marittima internazionale, per fornire alla Somalia e Stati costieri limitrofi, su loro richiesta, l'assistenza tecnica per rafforzare la capacità di tali Stati per garantire la sicurezza marittima e costiera, compresa la lotta contro la pirateria e rapina a mano armata al largo della costa somala e la costa dei paesi vicini;6. afferma che le misure previste paragrafo 5 della risoluzione 733 (1992) e spiegato nei paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1425 (2002) non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica in Somalia per lo scopo di cui al paragrafo 5 sopra, che sono soggetti ad una deroga, secondo la procedura prevista ai paragrafi da 11 (b)) e 12 della risoluzione 1772 (2007);
Si prega di attendere..
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. Sollecita inoltre membri a cooperare con le organizzazioni interessate, tra cui l'Organizzazione marittima internazionale, al fine di garantire che le navi con facoltà di battere la loro bandiera nazionale ricevere orientamento e formazione adeguata sulle tecniche di elusione, d fuga e di difesa e di evitare la zona per quanto possibile; 5. Invita gli Stati e le organizzazioni interessate, tra cui l'Organizzazione marittima internazionale, per fornire la Somalia e gli Stati costieri limitrofi, su loro richiesta, assistenza tecnica per rafforzare la capacità di questi Stati per garantire la sicurezza costiera e marittima compresa la lotta contro la pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia e la costa dei paesi vicini; 6. Afferma che le misure imposte dal paragrafo 5 della risoluzione 733 (1992) e ulteriormente elaborati nei paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1425 (2002), non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica alla Somalia esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 5 di cui sopra, che sono oggetto di una deroga in conformità della procedura di cui ai punti 11 b) e 12 della risoluzione 1772 (2007);
Si prega di attendere..