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Il secondo punto, tuttavia, è che l'articolo 58 non dà una diluizione puro e senza la libertà di navigazione nella zona. L'esercizio di questa libertà è soggetto "alle disposizioni della Convenzione." Tali disposizioni devono ricordare i "diritti di sovranità (stato costiero) ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione" delle risorse biologiche. L'autorità così conferito ampiamente descritto in dettaglio in articoli 61 e seguenti, dà lo Stato costiero di disporre di tutte le attività di pesca nella sua zona, a determinate norme generali e l'obbligo per la cooperazione con Stati adiacenti e ad altri Stati che operano nella regione. Sezioni 61 e 62, in particolare, offrono lo Stato costiero di un'ampia autorità generale per la tutela delle risorse biologiche del territorio contro lo sfruttamento straniero non autorizzato ed elencare le sue competenze specifiche attività di regolamentazione tutti i pescherecci stranieri. La questione rimane aperta, o, almeno, non riceve risposta esplicita a tali disposizioni è fino a che punto lo Stato costiero è autorizzato ad assegnare le navi in transito, distinti da quelli che sono prevede che passano nella zona.
Si prega di attendere..
