Les Etats côtiers ne peuvent étendre leur pleine autorité aux zones de haute mer encloses et les Etats pratiquant la pêche hauturière ont le droit d'y pêcher, dans l'exercice de la liberté d'exploitation de la haute mer. Les Etats côtiers adjacents ne sont nullement fondés à prescrire directement ni à appliquer aucune politique relative aux activités des Etats pratiquant la pêche hauturière, en l'absence d'un accord à cette fin;
(2) les Etats côtiers ont compétence pour faire dépendre l'accès aux pêcheries relevant de leur juridiction, dans la limite des 200 milles, de l'observation, par les Etats pratiquant la pêche hauturière, de certaines conditions ou contraintes applicables à l'exploitation des zones de haute mer situées au delà. Cependant, ces conditions ne peuvent être ni prescrites directement ni appliquées au delà de la zone de juridiction nationale;
(3) les organismes régionaux établis par les Etats côtiers pour gérer les pêcheries situées à l'intérieur et au delà des zones de pêche n'ont pas davantage autorité que les Etats qui les créent et ne sauraient réglementer la pêche en haute mer que dans les conditions décrites en (2) ci-dessus;
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Gli Stati costieri possono estendere la loro piena autorità di aree di alto mare racchiusi e alto mare pesca afferma il diritto di pescare lì, nell'esercizio della libertà di sfruttamento di alto mare. Gli Stati costieri adiacenti non sono autorizzati a prescrivere direttamente o applicare qualsiasi politica nelle attività degli stati impegnati nella pesca d'altura, in assenza di un accordo a tal fine;(2) costieri Stati hanno competenza per rendere l'accesso alla pesca all'interno della loro giurisdizione, entro il limite di 200 miglia, l'osservazione da parte degli Stati, pesca d'altura, per determinate condizioni o vincoli sul funzionamento delle zone di alto mare situato nel passato. Tuttavia, queste condizioni possono essere prescritti direttamente o applicate oltre la zona di giurisdizione nazionale;(3) regionale organizzazioni stabilite dagli Stati costieri per la gestione della pesca che si trova all'interno e oltre le zone di pesca hanno alcuna autorità di più rispetto agli Stati che li creano e non possono regolare la pesca in alto mare nelle condizioni descritte in (2);
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Gli Stati costieri non può estendere la loro piena autorità per zone di alto mare schermato e degli Stati che praticano la pesca d'alto mare hanno il diritto di pescare, nell'esercizio della libertà di funzionamento di alto mare. Gli Stati costieri adiacenti non erano basati a prescrivere direttamente o di non applicare una politica in materia di attività di pesca in alto mare,In assenza di un accordo in tal senso;
(2) gli Stati costieri hanno competenza per rendere dipende dall'accesso alle attività di pesca nella loro sfera di competenza, nel limite di 200 miglia, dell'osservazione, da parte degli Stati la pesca in alto mare, di certe condizioni o limitazioni per lo sfruttamento di zone di mare. Tuttavia,Tali condizioni non possono essere né prescritto né direttamente applicate al di là delle zone di giurisdizione nazionale;
(3) gli organismi regionali istituito con gli Stati rivieraschi per la gestione della pesca all'interno che al di fuori delle zone di pesca non hanno più autorità che gli Stati che creano e non riesce a regolamentare la pesca in alto mare che nelle condizioni descritte al punto (2) di cui sopra;
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